1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei guardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero degli affari esteri, ed è finalizzata a promuovere ed attuare all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, con i seguenti obiettivi:
a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;
b) inserire l'insegnamento della lingua italiana nei programmi scolastici stranieri;
c) elevare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;
d) favorire l'integrazione degli utenti nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;
e) ridistribuire le scuole e le iniziative educative con primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;
f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole, mediante la fissazione di criteri e parametri di assegnazione delle risorse certi e vincolanti, prevedendo anche modalità per favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali, differenziate rispetto a quelle previste per analoghe iniziative nel territorio nazionale.